Richiesta pubblicazione di Matrimonio

Descrizione del procedimento

Il cittadino che vuole sposarsi può farlo in qualsiasi Comune Italiano. Per potersi sposare deve aver compiuto 18 anni, oppure 16 anni con l’ autorizzazione del Tribunale dei Minorenni. I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre  matrimonio (art. 86 del codice civile). La pubblicazione, invece, deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è residente uno dei futuri sposi. e deve precedere il matrimonio.

Chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio di Stato Civile;

– Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;

– Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi  che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia.

Normativa di riferimento

D.P.R. 3.11.2000 n. 396
Codice Civile dall’art. n.84 al n.101 e art.116.
Legge 241/1990.
Decreto Presidente della Repubblica 445/2000.

Iter del procedimento

  • La Pubblicazione di Matrimonio si svolge in due momenti:
  • ISTRUTTORIA:  I futuri sposi devono presentare all’ufficio di stato civile l’istanza per l’acquisizione d’ufficio di documentazione, debitamente compilata e sottoscritta (reperibile all’ufficio o scaricabile dal punto “modulistica”) e consegnare l’eventuale documentazione in loro possesso, necessaria al caso (per le opportune verifiche da parte dell’ufficio);
  • In caso di matrimonio religioso dovrà essere fornita la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto.
  • FIRMA DELLE PUBBLICAZIONI: verificata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta e/o acquisita l’ufficio contatta i nubendi per fissare un appuntamento per la firma delle pubblicazioni. Entrambi i futuri sposi dovranno presentarsi all’appuntamento nel giorno fissato, muniti di valido documento di riconoscimento e di una marca da bollo, se entrambi residenti nel comune, e due marche da bollo se uno residente in altro Comune.
  • Nel caso uno o ambedue, per validi motivi, non potessero presentarsi dovranno farsi rappresentare o dall’altro intervenuto o da 3° persona munita di apposita procura speciale corredata dalla fotocopia del documento di identità.
  • In tale sede verrà concordata la data del matrimonio civile. In caso di matrimonio religioso la data verrà concordata con il parroco o il ministro di culto. Al momento della firma del verbale di richiesta di pubblicazione, i futuri sposi possono chiedere il Libretto Internazionale di Famiglia, che sarà loro rilasciato a  celebrazione avvenuta.
  • I futuri sposi che non intendono essere in regime patrimoniale di comunione dei beni, possono scegliere quello di separazione dei beni.
  • La scelta del regime di separazione dei beni sarà resa esplicita nell’ atto di celebrazione del matrimonio, ma è necessario che sia preavvisata: – all’Ufficiale di Stato Civile in caso di matrimonio civile – al Parroco in caso di matrimonio religioso.
  • I futuri sposi che vogliono contrarre matrimonio civile in un altro Comune dovranno presentare richiesta scritta e motivata, in bollo, cui seguirà la consegna di atto di delega per l’ufficiale di stato civile del luogo prescelto dagli sposi.

Documentazione da presentare

  • Sono acquisiti d’ ufficio per tutti i cittadini italiani.

Al momento dell’appuntamento:

– Documento d’identità in corso di validità
– Codice fiscale
– Eventuale procura speciale in originale con allegato documento d’identità in corso di validità.

Inoltre:

1. Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del parroco di una parrocchia compresa nel territorio del Comune di Gallicano;

2. Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni  Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.

Casi particolari:

– il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni;

– La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale competente;

– La donna è divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l’Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale competente;

– Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale competente.

Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all’estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in  Italia.

Se il coniuge è straniero non deve presentare il nulla-osta previsto dall’art. 116, ma dovrà presentare un estratto di nascita su modello plurilingue oppure legalizzato e tradotto e un certificato di cittadinanza, residenza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza all’estero, il tutto legalizzato e tradotto (da verificare eventuali esenzioni). Per i paesi che non richiedono quanto sopra occorre prendere informazioni presso il Consolato Italiano nel Paese dove viene contratto il matrimonio.

Per gli Stranieri,  occorre presentare:

– Nulla osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura; munirsi di marca da bollo da Euro 16,00). Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,  Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania,  Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un’Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell’Ambasciata d’Italia) o legalizzati con Apostille (conv. Aja).

I CITTADINI DEI SEGUENTI PAESI DEVONO PRESENTARE:

Il cittadino di Austria, Germania, Repubblica Moldova e Svizzera deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione);

Il cittadino del Lussemburgo, Olanda, Portogallo,  Spagna e Turchia deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull’Autorità competente al rilascio).

Il cittadino della Norvegia deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell’Aja) se  tradotto in Norvegia la firma del traduttore  deve essere  legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.

Il cittadino della Polonia deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.

Il cittadino della Svezia, residente in Svezia, deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con apostille (Conv. dell’Aja) se tradotto  in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.

Il cittadino degli Stati Uniti deve produrre:

– dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00);

– atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all’Autorità Italiana competente: Console Italiano all’Estero, Tribunale di Lucca o Notaio.

Il cittadino dell’Australia deve produrre:

– dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura;

– atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente (all’estero il Console Italiano, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile)

– il NULLA OSTA deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta (o nell’atto notorio in caso di cittadino degli Stati Uniti e dell’Australia), occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta.

N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune: se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.

Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:

  • nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
  • con certificato del proprio Consolato in Italia;
  • su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Inernazionale.

– Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale;

– Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni;

Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall’autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.

– Lo  straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare:

1) certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, Via Caroncini, n. 19 tel. 06 802121 (telefonare prima per appuntamento);

2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;

3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;

4) documento d’identità valido.

Note

  • Le pubblicazioni rimangono esposte per almeno otto giorni consecutivi e il matrimonio potrà essere celebrato dal 4° giorno successivo all’ultimo giorno di pubblicazione.

Attivazione   del procedimento

Istanza di parte

Termine   del procedimento

L’Ufficio, a documentazione completa   e regolare,  fissa l’appuntamento entro   15 giorni dall’attivazione della pratica. A richiesta di parte l’appuntamento   può essere fissato oltre il termine suddetto.

Atto   finale

Atto di pubblicazione di   matrimonio o rifiuto motivato alle pubblicazioni

Nome del Responsabile del Procedimento:

Pierangelo Panelli – Responsabile Settore Demografico
Tel. +39 0583 7307220
FAX +39 0583 730635
E.mail demografici@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it 

Sede dell’Ufficio:

Via Cavour, 17 – 55027 Gallicano (LU)

Orari di apertura al pubblico:

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Normativa di riferimenti

  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66      del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase      antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000      “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento      dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15      maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
  • C.c. artt. 84 e seguenti.
  •  Normative      e convenzioni internazionali in materia.

Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere:

Dott.ssa Silvana Citti – Segretario Generale
Tel. +39 0583 7307223
FAX +39 0583 74448
E.mail segretario@comune.gallicano.lu.it
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it

E’ possibile utilizzare la modulistica messa a disposizione in calce alla pagina che, debitamente compilata, può essere inviata con le seguenti e alternative modalità :

–       di persona, presentando la richiesta in cartaceo al protocollo generale del Comune (Via D. Bertini, 2 – 55027 Gallicano (LU) ; aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30), allegando fotocopia di un documento d’identità valido;

–       in allegato, per posta elettronica certificata all’indirizzo comunegallicano@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto dell’e-mail: “richiesta intervento sostitutivo”, allegando anche scansione di un documento d’identità valido.

Modulistica: