Accesso documentale Legge 241/90

L’ accesso documentale  è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti, legge n. 241/1990.

 La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.

Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un “interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso su atti, documenti e procedure che lo riguardano.

La finalità dell’accesso documentale, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l’ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

Per l’ANAC (cfr. Linee guida) “l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi.

La richiesta, compilata sull’apposito modulo (scarica il modulo) può essere:- trasmessa anche per via telematica all’ufficio che detiene gli atti o i documenti richiesti;- inviata a mezzo fax (0583/610394) o posta all’indirizzo: Comune di Minucciano – Piazza Chiavacci n. 1 – 55034 Minucciano;- presentata personalmente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Minucciano – trasmessa tramite PEC all’indirizzo comune.minucciano@postacert.toscana.it.